Condizioni generali d’ordine2021-10-15T15:52:54+00:00

 

 

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Documento Originale: General Condition Terms v.1.0

 

  1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Salvo che sia diversamente concordato in forma scritta tra le parti, i seguenti termini e condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno senza eccezione a tutti gli ordini d’acquisto (di seguito “ODA”) emessi ed ai relativi contratti stipulati da Calzavara S.p.A. (di seguito “Calzavara”), aventi ad oggetto forniture di ogni genere (di seguito “Beni”). Gli eventuali oneri relativi al montaggio e collaudo dei Beni saranno regolati da autonome e specifiche previsioni, approvate per iscritto tra le parti.

1.2. Le parti convengono che con l’accettazione dell’ODA da parte del fornitore (di seguito, “Fornitore”), in caso di discordanza le presenti Condizioni Generali prevalgano su eventuali condizioni generali di acquisto del Fornitore.

1.3. Qualsiasi modifica e integrazione alle Condizioni Generali, nonché qualsiasi condizione di vendita o di appalto del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali, sarà valida soltanto nel caso di specifica approvazione per iscritto da parte di Calzavara.

1.4. Qualora una qualunque disposizione contenute nelle Condizioni Generali risulti non valida, illegittima, inefficace o comunque non applicabile, le rimanenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali rimarranno pienamente in vigore ed efficaci senza modifiche.

 

  1. GLI ORDINI DI ACQUISTO

2.1 Gli ODA, le richieste di consegna o di fornitura e la loro accettazione da parte del Fornitore, così come le modifiche o le integrazioni agli stessi, devono essere formulati per iscritto ed inviati da Calzavara al Fornitore a mezzo e-mail o posta elettronica certificata (di seguito “PEC”).

2.2. Il contratto di fornitura si considera perfezionato esclusivamente con la ricezione da parte di Calzavara, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data riportata sull’ODA (successivamente al numero di ordine), dell’accettazione dell’ODA stesso da parte del Fornitore, trasmessa a mezzo e-mail o PEC e riportante doppia sottoscrizione in calce al documento, una per l’accettazione dell’ODA ed una per l’approvazione delle clausole vessatorie contenute nel medesimo.

2.3. Qualora l’accettazione non pervenga a Calzavara entro il termine indicato al predetto articolo 2.2., oppure giunga a Calzavara parzialmente incompleta o riportante clausole che integrino, modifichino, contrastino o contraddicano anche parzialmente una o più delle disposizioni dell’ODA o delle presenti Condizioni Generali, l’accettazione medesima si considera inefficace.

2.4. Con l’accettazione dell’ODA da parte del Fornitore, le parti convengono che in caso di discordanza le presenti Condizioni Generali prevalgano su eventuali condizioni generali di acquisto del Fornitore.

2.5. Il Fornitore, inoltre, contestualmente all’invio della accettazione, dovrà predisporre e inviare a Calzavara una conferma d’ordine contenente i prodotti, gli impianti e/o i servizi richiesti da Calzavara.

2.6. Eventuali precedenti offerte del Fornitore o trattative intercorse tra questi e Calzavara (di seguito, congiuntamente le “Parti”) debbono considerarsi superate e non valide, anche ai fini dell’interpretazione della volontà delle Parti, se non riportate espressamente nell’ODA stesso.

2.7. Eventuali richieste e/o accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali ed all’ODA sono valide solo se confermate per iscritto da parte di Calzavara e trasmesse al Fornitore tramite e-mail o PEC.

2.8. Calzavara ha sempre diritto di revocare, anche senza giusta causa, l’ODA prima della ricezione della accettazione dell’ODA stessoe della conferma d’ordine da parte del Fornitore.

2.9. Tutti i documenti di consegna e contabili, fatture e note di credito dovranno riportare il numero dell’ODA.

 

  1. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1 Il Fornitore dovrà eseguire le forniture tramite la sua impresa, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, in conformità a qualsiasi applicabile disposizione di legge e/o regolamento.

3.2 Il Fornitore non potrà subappaltare le forniture a terzi, salvo previo consenso scritto di Calzavara. In tale ipotesi, il Fornitore risponderà in proprio nei confronti di Calzavara di tutte le attività poste in essere dal subfornitore come se fossero eseguite dal Fornitore medesimo. Nel caso in cui si rivolga a terzi per le forniture, il Fornitore si impegna, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ. a far recepire le presenti Condizioni Generali nei relativi contratti di subfornitura.

3.3 E’ obbligo del Fornitore informare Calzavara se diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’ODA, anche solo se ve ne sia la possibilità.

3.4 Le forniture devono essere eseguite in conformità alle Condizioni Generali, all’ODA ed alla documentazione relativa alle specifiche tecniche allegate all’ODA. Eventuali modifiche ai prodotti e agli impianti intervenute successivamente all’accettazione dell’ODA dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

 

  1. 4. MODALITA’ DI CONSEGNA

4.1. Il Fornitore è tenuto a proteggere i Beni da consegnare a Calzavara con un imballaggio adeguato alla natura degli stessi. Laddove sia richiesto un imballaggio speciale, stante la natura dei prodotti, il Fornitore deve rispettare le relative istruzioni fornite da Calzavara e riportate nell’ODA.

4.2. Ove specificato espressamente nell’ODA, il trasporto dei prodotti deve essere eseguito dal Fornitore, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., esclusivamente con i servizi di trasporto / spedizione nel medesimo indicati.

4.3. Ove non diversamente indicato nell’ODA, i Beni devono essere consegnati presso la sede legale di Calzavara.

4.4. Il Fornitore deve consegnare unitamente ai Beni tutta la documentazione tecnica ai medesimi relativa, in assenza della quale la consegna si considera incompleta.

 

  1. TERMINI DI CONSEGNA

5.1. La data di consegna è concordata tra le Parti e specificata nell’ODA (di seguito “Data di consegna”) e può essere modificata solo previo accordo scritto di entrambe le Parti. Nel caso in cui l’ODA non riporti una data di consegna, la stessa deve essere eseguita nel termine di giorni 10 dalla ricezione della accettazione dell’ordine.

5.2. Eventuali consegne anticipate, anche se già recapitate presso la sede di Calzavara, possono essere restituite a spese del Fornitore se non previamente accettate per iscritto da Calzavara. In ogni caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso in relazione alle consegne anticipate.

5.3. Il Fornitore deve dare immediata notizia a Calzavara, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Beni o i servizi nei termini concordati e con la qualità richiesta. Ciò, comunque, non esonera il Fornitore dalle relative responsabilità conseguenti a qualsiasi ritardo nella consegna e nell’effettuazione della prestazione.

5.4. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Beni fino al ricevimento da parte di Calzavara nel luogo di consegna concordato e indicato nell’ODA. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i Beni al vettore o allo spedizioniere, salvo sia espressamente concordato e previsto nell’ODA.

5.5. L’accettazione incondizionata di una consegna di Beni o fornitura di servizi tardive non può essere interpretata come una rinunzia da parte di Calzavara alla richiesta di risarcimento di danni.

5.6. Salvo diverse disposizioni previste nell’ODA, in caso di ritardo sui tempi di consegna Calzavara può applicare una penale pari al 1% del prezzo dei Beni per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di consegna, salvo il maggior danno, fino ad un massimo del 10% del valore dell’ODA. L’importo della penale può essere posto in compensazione da Calzavara con i corrispettivi dovuti allo stesso Fornitore.

5.7. Se il Fornitore non adempie entro il termine di dieci giorni dalla Data di consegna, fatta salva l’applicazione della penale pari a 10% del valore dell’ODA di cui al precedente art. 5.6. e fermo restando il maggior danno, Calzavara può, previa comunicazione da inviarsi al Fornitore via e-mail o PEC, risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..

5.8. Le Parti convengono che laddove il ritardo sia riconducibile a causa di forza maggiore e sia superiore a giorni 15 dalla Data di consegna, Calzavara possa recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi al Fornitore mediante e-mail o pec.

5.9. Consegne o forniture parziali sono escluse, salvo vi sia il consenso scritto di Calzavara espressamente indicato nell’ODA.

 

  1. INSTALLAZIONE E RESO DEI PRODOTTI

6.1. Una volta avvenuta la consegna integrale dei Beni oggetto della fornitura, l’inizio dei lavori di installazione degli impianti dovrà essere definito per iscritto in concerto con Calzavara e il suo Responsabile tecnico.

 

  1. RIFIUTO DEI BENI

7.1. Calzavara ha il diritto di rifiutare i Beni che presentino vizi o che non siano conformi al relativo ODA e/o alle specifiche tecniche indicate dal Fornitore. La mancata accettazione dei Beni deve essere comunicata al Fornitore tramite e-mail o PEC.

7.2. In tal caso, il Fornitore deve, a proprie spese, ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della mancata accettazione. Decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni, Calzavara potrà restituire i Beni al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo.

 

  1. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

8.1. Se non diversamente previsto dall’ODA, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore e relativo alla fornitura, resteranno di proprietà di Calzavara dal momento della loro realizzazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzarne la pubblicazione a fini di divulgazione.

8.2. Il Fornitore cede a Calzavara tutti i diritti di godimento e di utilizzazione, irrevocabili, illimitati nel tempo e nello spazio e nel contenuto relativi ai Beni, compreso il diritto di rielaborare, modificare e trasformare i Beni. Gli eventuali risultati suscettibili di tutela intellettuale o industriale rimarranno di proprietà di Calzavara.

8.3. Calzavara si riserva, inoltre, il diritto di tutelare i risultati di cui sopra a proprio nome, in ogni modo e forma consentiti dalla legge, nonché di cederne la proprietà a terzi a qualunque titolo e senza che ciò comporti la corresponsione di ulteriori somme oltre a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, dato che il compenso per la loro creazione si intende già ricompreso in quello riconosciuto a favore del Fornitore per la fornitura.

8.4. Per quanto riguarda, invece, il materiale tecnico e/o la documentazione di qualsiasi forma e specie utilizzati per la realizzazione della presente attività, nonché il materiale tecnico e/o la documentazione di cui il Fornitore fosse venuto a conoscenza in conseguenza della attività oggetto della fornitura, resta inteso che resteranno di piena e assoluta proprietà di Calzavara, non potranno essere forniti a terzi ad alcun titolo senza il consenso scritto da parte di Calzavara stessa, e dovranno essere restituiti a Calzavara al termine dell’attività. Inoltre, il Fornitore si impegna a non duplicare quanto realizzato per Calzavara, né a fornirlo a terzi senza il consenso scritto della stessa.

8.5. Il Fornitore garantisce che i Beni non vengono realizzati in violazione di diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi. Qualora Calzavara riceva contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull’oggetto dell’ordine, il Fornitore sarà chiamato ad intervenire nel giudizio, manlevando Calzavara da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.

 

  1. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E CODICE ETICO

9.1. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell’arte, la normativa applicabile, le norme di sicurezza e le relative misure. Le Parti si impegnano, inoltre, ad osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi incluse quelle di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in considerazione della eventuale presenza del Fornitore all’interno dei locali aziendali di Calzavara.

9.2. Il Fornitore, inoltre, dà atto di aver visionato e di conoscere il Codice Etico di Calzavara, pubblicato sul sito internet www.calzavara.it, e di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori in ordine alle problematiche di cui al citato Codice Etico ed ai comportamenti sanzionati dal D.lgs. 231/01.

9.3. L’inosservanza di qualsiasi disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di qualsiasi norma del Codice Etico inerente l’attività oggetto della fornitura o della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs. 231/2001 da parte di Amministratori, dipendenti o collaboratori del Fornitore, attestata da sentenza e/o ordinanza e/o decreto delle competenti autorità giudiziarie, comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali danni cagionati a Calzavara.

 

  1. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

10.1. Salvo sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti, il trasferimento di proprietà, in deroga al disposto dell’art. 1510 comma 2 c.c., ha luogo successivamente alla verifica dei Beni da parte di Calzavara, da effettuarsi entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dei Beni presso la sede di Calzavara o al luogo di destinazione altrimenti concordato tra le Parti.

10.2 La verifica di cui sopra implica il mero controllo dei vizi manifestamente riconoscibili ad un primo esame e non pregiudica alcun diritto o facoltà di Calzavara relativo ai vizi occulti.

 

  1. PREZZI

11.1. I prezzi si intendono quelli indicati specificamente nell’ODA (di seguito i “Prezzi”). Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, tali Prezzi, con l’accettazione dell’ordine da parte del Fornitore devono essere considerati come invariabili, non sono soggetti a revisioni o adeguamenti da parte del Fornitore e si intendono comprensivi di ogni ulteriore costo, tra cui l’imballaggio e la spedizione.

11.2. Nel caso in cui il Fornitore sia tenuto all’installazione o alla messa in funzione dei beni e servizi oggetto del contratto, salvo che non sia diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, saranno a suo carico tutti i costi indiretti connessi, tra i quali a titolo esemplificativo le spese viaggio e di trasporto, così come la fornitura di attrezzi e i rimborsi spese.

 

  1. FATTURAZIONE

12.1. Il Fornitore emetterà la fattura in conformità a quanto indicato nell’ODA e previa autorizzazione scritta da parte di Calzavara. La fattura emessa dovrà contenere i riferimenti dell’ODA, la quantità e la descrizione dei Beni e/o servizi oggetto della fornitura, la data ed il riferimento indicato nel foglio di spedizione ed il prezzo dettagliato, e dovrà essere accompagnata dalla necessaria documentazione di supporto.

12.2. La fattura non conforme alle condizioni contrattuali definite nell’ODA e nelle Condizioni Generali, sarà consierata nulla e verrà rispedita al Fornitore.

 

  1. PAGAMENTI

13.1. Salvo che sia diversamente pattuito per iscritto tra le Parti e riportato nell’ODA, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

 

  1. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

14.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, resta esclusa, ai sensi dell’articolo 1260, secondo comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore a fronte della fornitura dei Beni.

 

  1. GARANZIA PER I VIZI

15.1. Il Fornitore è responsabile nei confronti di Calzavara per qualsiasi vizio o difetto (di seguito “Difformità”) dei Beni al momento della consegna e per la durata di 12 mesi a partire dal giorno successivo alla consegna.

15.2 Il Fornitore garantisce i Beni per le Difformità in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato riportate nell’ODA.

15.3. Le Parti danno atto che il termine per la denuncia dei vizi da parte di Calzavara al Fornitore è di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi decorrenti dalla loro scoperta e che il
termine di prescrizione dell’azione volta a far valere la garanzia è di 3 anni dalla consegna dei Beni.

15.4. Le Parti convengono che in caso di denunzia di Difformità da parte di Calzavara, quest’ultima possa sospendere il relativo pagamento del Prezzo fino a quando non sia stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la fondatezza della denuncia, e che, al contrario, il Fornitore non possa agire per il recupero del relativo credito, e non decorrono sullo stesso gli interessi, neppure quelli previsti dal D. Lgs. N. 231/2002.

15.5. In caso di Difformità, Calzavara ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità dei Beni mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo e/o alla risoluzione del contratto.

15.6. Calzavara può chiedere, a sua scelta, al Fornitore alternativamente la riparazione e/o la sostituzione dei Beni, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. La riparazione o la sostituzione deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta, tenendo conto della natura dei Beni. Se il Fornitore non provvede alla riparazione e/o alla sostituzione del bene entro un congruo termine, Calzavara può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto di Calzavara al risarcimento dei danni.

15.7. Eventuali ritardi nell’esecuzione della garanzia determinano una responsabilità del Fornitore e il diritto di Calzavara di ottenere un risarcimento del relativo danno.

15.8. Ove si rendesse necessario per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Calzavara può effettuare, direttamente e/o tramite terzi, ogni intervento volto all’eliminazione dei vizi e delle Difformità, con imputazione delle spese al Fornitore.

 

  1. RISERVATEZZA

16.1. Le Parti si danno atto che gran parte dei documenti e delle informazioni che saranno scambiate, anche in forma orale, in base al contratto di fornitura hanno un’intrinseca natura confidenziale, e dovranno perciò essere trattate esclusivamente per le finalità ed in conformità alle modalità prescritte nell’ODA e nelle presenti Condizioni Generali. Le Parti sono, inoltre, consapevoli che la mancata applicazione delle norme di tutela e trattamento di informazioni quivi contenute, possono provocare gravi danni allo sviluppo dell’iniziativa e compromettere la fattibilità ed il positivo esito dell’accordo stesso.

16.2. Il Fornitore manterrà riservati tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno comunque portate a sua conoscenza in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’ODA. A tal specifico riguardo il Fornitore assume l’obbligazione direttamente e per quanto riguarda i suoi dipendenti e collaboratori anche ex art. 1381 c.c.

16.3. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore è tenuto a mantenere riservati, anche se realizzati dallo stesso, ogni idea ed informazione tecnica portata a sua conoscenza, strumentale alla fornitura dei Beni.

16.4. La violazione degli obblighi di riservatezza idonea ad arrecare a Calzavara grave ed irreparabile pregiudizio costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ..

16.5. Fermo restando ogni obbligo di legge e di regolamento, il Fornitore si obbliga (direttamente e per quanto riguarda i suoi collaboratori anche ex art. 1381 c.c.) per tutta la durata della fornitura e per i 5 (cinque) anni successivi alla Data di consegna a (i) non riprodurre o estrarre copia in qualunque forma e con qualunque modalità delle informazioni riservate e dei dati riservati, (ii) a non divulgare, diffondere e/o comunicare a terzi e/o rendere pubbliche le informazioni riservate e i dati riservati e ogni documentazione sia in forma scritta che elettronica, come pure tutte le informazioni verbali di intrinseca natura confidenziale, salvo che nel caso di previo consenso delle Parti stesse.

16.6. Le Parti si obbligano a portare le informazioni ricevute e considerate strettamente riservate, a conoscenza esclusivamente delle controparti dirette che dovranno essere necessariamente coinvolte nelle trattative per la definizione degli accordi tecnici e commerciali ai fini dell’esecuzione dell’ODA. Le Parti saranno responsabili di eventuali violazioni alle norme di riservatezza qui contenute anche per quanto riguarda il proprio personale ai sensi dell’art. 1381 c.c.

 

  1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. N. 196/2003 E REG. 679/2016

17.1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed ai sensi del Reg. 679/2016, le Parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione della fornitura. In particolare, le Parti attestano di essere state informate circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

17.2. Le Parti acconsentono che i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano registrati e comunicati, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l’esecuzione delle attività previste dall’ ODA e dalle presenti Condizioni Generali.

17.3. I dati personali forniti dalle Parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico.

 

  1. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

18.1. II Fornitore è responsabile verso Calzavara e verso ogni terzo per qualsiasi danno diretto e/o indiretto a persone, a cose e a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui all’ODA e alle presenti Condizioni Generali e comunque dal funzionamento dei Beni stessi oggetto della fornitura e sarà tenuto al risarcimento dei relativi danni.

18.2. L’ODA può prevedere la stipula da parte del Fornitore di idonee polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che possa insorgere per danni diretti e indiretti subiti da Calzavara e/o da terzi in relazione alla fornitura. Il Fornitore si obbliga comunque a tenere Calzavara indenne ed a manlevarla da tali danni e responsabilità, che siano anche conseguenza di: i) eventuali ritardi nella consegna, ii) difetti, danneggiamenti ed ulteriori danni occorsi durante il trasporto dei prodotti oggetto della fornitura, iii) danni derivanti da riparazioni, modifiche, alterazioni, manomissioni e sabotaggi o errate manovre apportate ai prodotti e/o impianti non autorizzati da Calzavara.

 

  1. RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1. Calzavara ha diritto di risolvere con effetto immediato il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione da parte del Fornitore di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’ODA e alle presenti Condizioni Generali previa comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

19.2. L’ODA e il relativo contratto di fornitura si intenderà, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., qualora il Fornitore versi in stato di insolvenza, anche non giuridicamente accertato, o sia sottoposta a fallimento, concordato preventivo od a qualsiasi procedura concorsuale.

19.3. Ciascuna Parte può recedere dal contratto di fornitura in qualunque momento e per qualsiasi motivo dando preavviso all’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata a/r e/o PEC, almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la cessazione del contratto.

 

  1. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1. Gli ODA e le presenti Condizioni Generali sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

20.2. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’ODA o alle presenti Condizioni Generali o con riferimento ai medesimi, ciascuna parte comunicherà all’altra a mezzo e-mail o PEC i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa, al fine di tentare di addivenire a una risoluzione bonaria.

20.3. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in riferimento all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione dei rapporti di fornitura, degli ODA e delle presenti Condizioni Generali, sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Udine, con espressa concorde esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

 

  1. VARIE

21.1. Qualora una o più delle previsioni contrattuali contenute nelle presenti Condizioni Generali (anche in quanto combinate con le clausole degli ODA) risultino contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque vengano dichiarate nulle o siano annullate, ovvero risultino impossibili, le rimanenti previsioni rimarranno valide al fine della conservazione del contratto.

21.2. In tali casi, le Parti si obbligano a sostituire, mediante apposito atto scritto, le previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o impossibili, con altre previsioni che permettano di realizzare un accordo con un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente pattuito.

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1340 e 1341 c.c., il Fornitore dichiara di aver preso visione, di aver discusso, letto e compreso e di aver espressamente approvato le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di contratto: art. 3 (Esecuzione della fornitura), art. 4 (Modalità di consegna), art. 5 (Termini di consegna), art. 6 (Installazione e reso) art. 8 (Proprietà intellettuale e industriale), art. 9 (Sicurezza sul luogo di lavoro e Codice etico), art. 14 (Divieto di cessione del credito), art. 15 (Garanzia per vizi), art. 16 (Riservatezza), art 17 (Trattamento dei dati personali), art. 18 (Responsabilità e assicurazione), art. 19 (Recesso e clausola risolutiva espressa), 20 (Legge applicabile e foro competente).

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